Con riferimento all’oggetto, si inoltra a fini collaborativi la comunicazione odiernamente trasmessa a tutti gli Uffici scolastici regionali.
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si porgono distinti saluti.
Ministero dell’Istruzione e del Merito
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Unità Relazioni Sindacali – gabmin.relazionisindacali@istruzione.it
tel. 06 58492604 – 06 58493309 – 06 58492816
Si comunica che le Confederazioni sindacali CSLE, CONALPE, CONFSAI e FLP, in ottemperanza a quanto statuito dalla Commissione di Garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali con deliberazione n. 3273 del 2 gennaio u.s. (consultabile al seguente link: https://cgsse.it/calendario-scioperi/dettaglio-sciopero/374104 ), hanno comunicato lo spostamento dell’indizione dello sciopero del personale docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato del Comparto Istruzione e Ricerca, già proclamato per le intere giornate del 9 e 10 gennaio, alle intere giornate del 12 e 13 gennaio 2026.
Poiché le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa e dall’Accordo sugli scioperi nel Comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020.
Inoltre, affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, codesti Uffici, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge suindicata, sono invitati ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori.
Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione.
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 giugno 1990, n. 146, le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”.

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